Tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator


tax credit per la digitalizzazione strutture ricettive

Chi può richiedere il credito di imposta

I legali rappresentanti degli esercizi ricettivi che svolgono in via non occasionale specificatamente alle seguenti tipologie le attività di cui alla 2007, – 55 (Alloggio) della classificazione ATECO appartenenti

a) esercizi ricettivi singoli:

1) struttura alberghiera aperta al pubblico, composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, nonché le strutture individuate dalle specifiche normative regionali

2) struttura extra-alberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali

b) esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari: aggregazione, nella forma di consorzio, delle reti d’impresa, delle A.T.I. e organismi o enti similari, di esercizio ricettivo singolo, come definito dalla lettera a) con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. In questo caso il destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione

c) delle agenzie di viaggio e dei tour operator appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007.

Tali imprese possono chiedere il riconoscimento del credito d’imposta solo qualora, applicando lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e successive modificazioni, risultino appartenere, per l’anno finanziario di cui chiedono il credito d’imposta, al cluster 10 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al predetto Decreto. A tali imprese è riservato non più del 10% degli stanziamenti annui disponibili

Spese eleggibili

acquisto e installazione di modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti in qualità di servizio gratuito e dotati di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile acquisto software e/o hardware (server, hard disk) per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

contratto di fornitura di prestazioni e di servizi per spese relative a servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e/o acquisto di software per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente

Le spese sono eleggibili fino all’importo massimo di € 41.666,00.  

Credito di imposta riconosciuto Il 30% del totale delle spese eleggibili sostenute nel triennio 2014, 2015, 2016, fino a un massimo di € 12.500 .

Modalità d’imposta di utilizzazione del credito

Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per ottenere il credito d’imposta non basta chiederlo al MiBACT, ma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è maturato.

Come si utilizza il credito d’imposta

Esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 da inoltrare tramite i servizi telematici all’Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal MiBACT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Tempi

A partire dalle ore 10,00 del 22 giugno 2015 – e fino alle ore 12,00 del 24 luglio 2015, è possibile attivare la pratica, scaricare l’istanza e l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese, far sottoscrivere l’attestazione al soggetto autorizzato e caricare l’stanza sul portale.

A partire dalle ore 10,00 del 13 luglio 2015 – e fino alle ore 12,00 del 24 luglio, si potrà accedere al portale mediante il codice di accesso e concludere il procedimento.(click day)  

Documentazione occorrente

  • visura camerale del richiedente e documento di identità del legale rappresentante;
  • copia delle fatture relative alle spese eleggibili;
  • indicazione della posta elettronica certificata;
  • firma digitale disponibile e attiva
  • Agevolazione de minimis ottenuti negli ultimi tre anni

Le spese dovranno essere attestate da un professionista, che può essere il presidente del collegio sindacale (se presente) o un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quindi può essere anche il commercialista di fiducia), o iscritto all’albo dei consulenti del lavoro. L’attestazione viene prodotta informaticamente dal portale (quindi non è possibile procurarsela preventivamente); anche il professionista che esegue l’attestazione la deve sottoscrivere con firma digitale.

Info gentilmente tratte da Sandro Biasotti Consulting

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